Art. 1
Tipi di conflitti di interesse
In vigore dal 4 feb 2019
Tipi di conflitti di interesse
Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013, i tipi di conflitti di interesse sono situazioni in cui il gestore di un fondo per il venture capital qualificato, la persona che svolge effettivamente l'attività di gestore, i dipendenti o qualsiasi altra persona che, direttamente o indirettamente, controlla o è controllata dal gestore, da un altro fondo per il venture capital qualificato o da un organismo di investimento collettivo, compreso un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), gestito dallo stesso gestore o il relativo investitore,
(a)
è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a scapito del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori;
(b)
ha un interesse nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori che è distinto dall'interesse del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori;
(c)
ha un interesse nel risultato dell'operazione effettuata per conto del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori che è distinto dall'interesse del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori;
(d)
ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:
—
gli interessi di un investitore, di un gruppo di investitori o di un altro organismo di investimento collettivo, compresi gli OICVM, rispetto agli interessi del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori;
—
gli interessi di un investitore nel fondo per il venture capital qualificato rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori nel medesimo fondo;
(e)
esegue le stesse attività per il fondo per il venture capital qualificato, per un altro organismo di investimento collettivo, compresi gli OICVM, o per un investitore;
(f)
versa o percepisce competenze o commissioni oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 231/2013 (2);
(g)
influenza e ha un interesse personale a influenzare lo sviluppo di un'impresa di portafoglio ammissibile a svantaggio del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori o a scapito del conseguimento degli obiettivi del fondo per il venture capital qualificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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