Art. 6
In vigore dal 30 gen 2019
Il regolamento (CE) n. 32/2000 è così modificato:
1)
sono aggiunti gli articoli seguenti:
«Articolo 10 bis
Ai fini della suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco delle concessioni e degli impegni dell’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, garantendo nel contempo la coerenza con la metodologia di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e assicurando, in particolare, che l’accesso al mercato dell’Unione nella sua composizione dopo il recesso del Regno Unito non sia superiore a quello che si riflette nella quota di flussi commerciali durante un periodo rappresentativo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 ter riguardo alla modifica dell’allegato I del presente regolamento, al fine di tenere conto:
a)
degli accordi internazionali eventualmente conclusi dall’Unione a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994 riguardo ai contingenti tariffari di cui all’allegato I del presente regolamento; e
b)
delle informazioni d’interesse apprese nel quadro dei negoziati condotti a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994 o da altre fonti aventi un interesse per un contingente tariffario specifico.
Articolo 10 ter
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 febbraio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 10 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*2).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10 bis entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
(*1) Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 gennaio 2019 relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU 38 dell’8 febbraio 2019. pag. 1)."
(*2)
GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"
2)
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nella parte B dell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:216:oj#art-6