Art. 1

In vigore dal 30 gen 2019
1.   I contingenti tariffari compresi nell’elenco delle concessioni e degli impegni dell’Unione allegato all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sono suddivisi tra l’Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») in base alla seguente metodologia: a) si stabilisce la quota d’uso delle importazioni dell’Unione, espressa in percentuale, per ciascun singolo contingente tariffario, nel corso di un recente periodo rappresentativo di tre anni; b) la quota d’uso delle importazioni dell’Unione, espressa in percentuale, è applicata al volume complessivo del contingente tariffario previsto, al fine di ottenere la sua quota in volume di un determinato contingente tariffario; c) per i singoli contingenti tariffari per i quali non si osservano scambi durante il periodo rappresentativo di cui alla lettera a), la quota dell’Unione è invece stabilita secondo la procedura prevista alla lettera b), sulla base della quota d’uso delle importazioni dell’Unione, espressa in percentuale, di un altro contingente tariffario avente la medesima definizione del prodotto o nelle corrispondenti linee tariffarie al di fuori del contingente tariffario. 2.   La quota di contingenti tariffari dell’Unione di cui al paragrafo 1 risultante dall’applicazione della metodologia di cui a tale paragrafo è la seguente: a) per i prodotti agricoli è indicata nella parte A dell’allegato; b) per i prodotti della pesca, i prodotti industriali e taluni prodotti agricoli trasformati è indicata nelle parti B e C dell’allegato.
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