Art. 2
In vigore dal 30 gen 2019
Il potere di adottare atti delegati di cui all’ riguardo alla modifica delle parti A e C dell’allegato è conferito alla Commissione, garantendo nel contempo la coerenza con la metodologia di cui all’, paragrafo 1, e assicurando, in particolare, che l’accesso al mercato dell’Unione nella sua composizione successiva al recesso del Regno Unito non sia superiore a quello che si riflette nella quota di flussi commerciali durante un periodo rappresentativo, al fine di tenere conto:
a)
degli accordi internazionali eventualmente conclusi dall’Unione a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994 riguardo ai contingenti tariffari di cui a dette parti dell’allegato;
b)
delle informazioni d’interesse apprese nel quadro dei negoziati condotti a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994 o da altre fonti aventi un interesse per un contingente tariffario specifico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:216:oj#art-2