Art. 38

Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

In vigore dal 30 gen 2019
Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari non superino il limite di cui all'allegato IH. Gli Stati membri vegliano inoltre a che, a motivo di questa misura, lo sforzo di pesca per il pesce spada non si sposti nella zona a nord di 20° S.
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