Art. 39

Squali seta e squali alalunga

In vigore dal 30 gen 2019
Squali seta e squali alalunga 1.   Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti: a) squali seta (Carcharhinus falciformis), b) squali alalunga (Carcharhinus longimanus). 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.
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Squali seta e squali alalunga (Art. 39 Regolamento (UE) 2019/124) — Testo vigente | Portale Normativo