Art. 36
Gestione della pesca con FAD
In vigore dal 30 gen 2019
Gestione della pesca con FAD
1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S è fatto divieto alle navi con reti da circuizione di predisporre, utilizzare o calare FAD tra le ore 00.00 del 1o luglio 2019 e le ore 24.00 del 30 settembre 2019.
2. Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1o aprile 2019 alle ore 24.00 del 31 maggio 2019 oppure dalle ore 00.00 del 1o novembre 2019 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2019. La scelta dei due mesi supplementari è notificata alla Commissione anteriormente al 31 gennaio 2019.
3. Gli Stati membri provvedono affinché in nessun momento ciascuna delle loro navi con reti da circuizione cali in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo di una nave.
4. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
5. Il paragrafo 4 non si applica nei casi seguenti:
a)
nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;
b)
se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure
c)
in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.
Storico versioni
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