Art. 35

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

In vigore dal 30 gen 2019
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il numero totale di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni. 2.   I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate da pescherecci con palangari non superino le 2 000 tonnellate.
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Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale (Art. 35 Regolamento (UE) 2019/124) — Testo vigente | Portale Normativo