Art. 32

Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione

In vigore dal 16 gen 2019
Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione I membri del consiglio di amministrazione istituito ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 1365/75 rimangono in carica e continuano a esercitare le funzioni di tale consiglio di cui all' del presente regolamento fino alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione e dell'esperto indipendente a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento.
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Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione (Art. 32 Regolamento (UE) 2019/127) — Testo vigente | Portale Normativo