Art. 31
Accordo sulla sede e condizioni operative
In vigore dal 16 gen 2019
Accordo sulla sede e condizioni operative
1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento di Eurofound nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale e ai relativi familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso fra Eurofound e lo Stato membro in cui si trova la sede.
2. Lo Stato membro ospitante garantisce le condizioni necessarie per il funzionamento di Eurofound, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.
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