Art. 9
Pubblicità
In vigore dal 16 gen 2019
Pubblicità
È fatto divieto a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, che sia residente o stabilito in uno Stato membro e venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro e venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, nonché a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro che venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, di vendere a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo, o di acquistare da questi ultimi, spazi pubblicitari sulla stampa o su Internet ovvero tempi pubblicitari in televisione o radio in relazione alle merci elencate all'allegato II.
Storico versioni
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