Art. 8
Fiere commerciali
In vigore dal 16 gen 2019
Fiere commerciali
È fatto divieto a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che essi risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di esporre o mettere in vendita le merci elencate all'allegato II in occasione di una mostra o fiera che ha luogo nell'Unione, a meno che non sia dimostrato che, in considerazione della natura della mostra o della fiera, una siffatta esposizione o la messa in vendita non promuova né sia determinante per la vendita ovvero la fornitura delle merci in questione ad alcuna persona, entità o organismo in un paese terzo.
Storico versioni
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