Art. 10

Misure nazionali

In vigore dal 16 gen 2019
Misure nazionali 1.   Fatte salve le norme dell'Unione applicabili, compreso il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, gli Stati membri possono adottare o mantenere misure nazionali che limitano il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione in relazione alle merci elencate all'allegato II. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 1, e le relative modifiche o abrogazioni anteriormente alla loro data di entrata in vigore.
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