Art. 90
Procedure di appalto
In vigore dal 18 dic 2018
Procedure di appalto
L'organismo dell'Unione può concludere un accordo a livello di servizi secondo quanto disposto dall', paragrafo 2, senza ricorrere a una procedura di appalto pubblico.
L'organismo dell'Unione può ricorrere a procedure di appalto congiunte con le amministrazioni aggiudicatrici dello Stato membro ospitante per coprire le proprie necessità amministrative. In questo caso si applica l'articolo 165 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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