Art. 90 · Procedure di appalto

Art. 90

Procedure di appalto

In vigore dal 18 dic 2018
Procedure di appalto L'organismo dell'Unione può concludere un accordo a livello di servizi secondo quanto disposto dall', paragrafo 2, senza ricorrere a una procedura di appalto pubblico. L'organismo dell'Unione può ricorrere a procedure di appalto congiunte con le amministrazioni aggiudicatrici dello Stato membro ospitante per coprire le proprie necessità amministrative. In questo caso si applica l'articolo 165 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:715:oj#art-90