Art. 79
Indipendenza del revisore interno
In vigore dal 18 dic 2018
Indipendenza del revisore interno
1. Il revisore interno gode di totale indipendenza nello svolgimento dei suoi audit. Regole particolari relative al revisore interno sono stabilite dalla Commissione in modo da garantire che lo stesso eserciti le sue funzioni in totale indipendenza e in modo da definire la sua responsabilità.
2. Il revisore interno non può ricevere istruzioni né si vede opporre alcun limite relativamente all'esercizio delle funzioni che, in virtù della sua designazione, gli sono assegnate a norma del regolamento finanziario.
Storico versioni
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