Art. 81
Forme di contributi degli organismi dell'Unione
In vigore dal 18 dic 2018
Forme di contributi degli organismi dell'Unione
1. I contributi degli organismi dell'Unione promuovono il conseguimento di un obiettivo strategico dell'Unione e dei risultati specificati e possono assumere una delle seguenti forme:
a)
finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni in questione, in base:
i)
all'adempimento delle condizioni previste dalla normativa settoriale o da decisioni della Commissione; oppure
ii)
al conseguimento dei risultati misurato in riferimento agli obiettivi intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance;
b)
rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti:
c)
costi unitari, che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;
d)
somme forfettarie, che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo;
e)
finanziamenti a tasso fisso, che coprono categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;
f)
una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).
I contributi degli organismi dell'Unione che assumono le forme di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), del presente paragrafo sono stabiliti in conformità all'articolo 181 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o alla normativa settoriale. I contributi degli organismi dell'Unione che assumono le forme di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo sono stabiliti in conformità all'articolo 181 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, alla normativa settoriale o a una decisione della Commissione.
2. Nel determinare la forma appropriata del contributo si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi contabili dei potenziali destinatari.
3. L'ordinatore responsabile riferisce sui finanziamenti non collegati ai costi ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) e f), del presente articolo nella relazione annuale di attività di cui all'.
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