Art. 4
Ricevimento ed esame dei fascicolo tecnico da parte della Commissione
In vigore dal 18 dic 2018
Ricevimento ed esame dei fascicolo tecnico da parte della Commissione
La Commissione accusa ricevuta del fascicolo tecnico.
Essa esamina se il fascicolo tecnico contiene le informazioni di cui all', primo comma, lettere da a) a d), e può chiedere al richiedente informazioni supplementari o chiarimenti, secondo il contenuto e l'oggetto del fascicolo tecnico.
Se la Commissione conclude che tali prescrizioni sono soddisfatte, essa trasmette il fascicolo tecnico all'EFSA e ne informa gli Stati membri.
Storico versioni
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