Art. 2

Presentazione dei fascicoli tecnici

In vigore dal 18 dic 2018
Presentazione dei fascicoli tecnici Un fascicolo tecnico per effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 può essere presentato alla Commissione soltanto da un'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di un paese terzo. Il fascicolo tecnico è accompagnato da elementi che indicano l'esistenza di una richiesta di importazione ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/2031.
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