Art. 5

Esecuzione e completamento della valutazione dei rischi

In vigore dal 18 dic 2018
Esecuzione e completamento della valutazione dei rischi L'EFSA verifica la conformità del fascicolo tecnico al documento di cui all', secondo comma, e può chiedere al richiedente di fornire informazioni supplementari o chiarimenti, secondo il contenuto e l'oggetto del fascicolo tecnico. In seguito a tale verifica l'EFSA procede con la valutazione dei rischi. Nel corso della valutazione dei rischi l'EFSA può comunicare direttamente con il richiedente per chiedergli informazioni supplementari o chiarimenti. L'EFSA informa la Commissione in merito a ogni comunicazione con il richiedente. L'EFSA completa la valutazione dei rischi entro un periodo di tempo ragionevole e la trasmette alla Commissione. Essa pubblica la valutazione dei rischi nell'EFSA Journal. In base a tale valutazione dei rischi, la Commissione modifica, se necessario, l'elenco di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio di cui all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031, in conformità all'articolo 42, paragrafo 4, di detto regolamento.
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Esecuzione e completamento della valutazione dei rischi (Art. 5 Regolamento (UE) 2018/2018) — Testo vigente | Portale Normativo