Art. 5
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 11 dic 2018
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
I punti da 2) a 5), 10), da 12) a 16), 18), 26), 28), 29), 31), 37), 38), 40), da 42) a 44) e 46) dell’, e gli si applicano a decorrere dal 28 gennaio 2019.
I punti 1), da 6) a 9), 11), 17), da 19) a 25), 27), 30), da 32) a 36), 39), 41) e 45) dell’ si applicano a decorrere dal 28 gennaio 2022.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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