Art. 3

Modifiche del regolamento (CE) n. 1901/2006

In vigore dal 11 dic 2018
Modifiche del regolamento (CE) n. 1901/2006 All’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1901/2006, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per quanto riguarda i medicinali autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, la Commissione può imporre, secondo la procedura di cui all’articolo 84 bis di tale regolamento, sanzioni pecuniarie sotto forma di ammende o di penalità di mora, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 726/2004.».
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