Art. 26

Esecuzione del bilancio

In vigore dal 11 dic 2018
Esecuzione del bilancio 1.   Il direttore è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Ufficio BEREC. 2.   Il direttore presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.
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