Art. 26
Esecuzione del bilancio
In vigore dal 11 dic 2018
Esecuzione del bilancio
1. Il direttore è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Ufficio BEREC.
2. Il direttore presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.
Storico versioni
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