Art. 24
Stesura del bilancio
In vigore dal 11 dic 2018
Stesura del bilancio
1. Ogni anno il direttore predispone un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell’Ufficio BEREC («progetto di stato di previsione»), comprendente la tabella dell’organico, per l’esercizio finanziario successivo e lo presenta al consiglio di amministrazione.
Le informazioni contenute nel progetto di stato di previsione devono essere coerenti con il progetto di documento unico di programmazione di cui all’, paragrafo 1.
2. Il direttore presenta il progetto di stato di previsione alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. La Commissione presenta il progetto di stato di previsione all’autorità di bilancio insieme al progetto di bilancio generale dell’Unione europea.
4. Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell’Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell’organico nonché l’importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all’autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
5. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato all’Ufficio BEREC.
6. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Ufficio BEREC.
7. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell’Ufficio BEREC. Il bilancio diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
8. Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio dell’Ufficio BEREC si applica il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1971:oj#art-24