Art. 28
Rendicontazione e discarico
In vigore dal 11 dic 2018
Rendicontazione e discarico
1. Il contabile dell’Ufficio BEREC presenta i conti provvisori relativi all’esercizio finanziario al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell’esercizio finanziario successivo.
2. L’Ufficio BEREC presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio entro il 31 marzo dell’esercizio finanziario successivo.
3. Ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’Ufficio BEREC, il contabile dell’Ufficio BEREC redige i conti definitivi dell’Ufficio BEREC sotto la propria responsabilità. Il direttore presenta i conti definitivi al consiglio di amministrazione per parere.
4. Il consiglio d’amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell’Ufficio BEREC.
5. Il direttore presenta il rendiconto definitivo corredato del parere del consiglio d’amministrazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o luglio successivo a ciascun esercizio finanziario.
6. L’Ufficio BEREC pubblica i conti definitivi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’anno successivo.
7. Entro il 30 settembre dell’esercizio finanziario successivo, il direttore presenta alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Presenta inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione.
8. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, e a norma dell’articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in causa.
9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, prima del 15 maggio dell’anno n + 2, per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio n.
Storico versioni
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