Art. 3
Inserimento delle segnalazioni di rimpatrio nel SIS
In vigore dal 28 nov 2018
Inserimento delle segnalazioni di rimpatrio nel SIS
1. Gli Stati membri inseriscono nel SIS le segnalazioni relative ai cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio allo scopo di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio e di essere di ausilio nell'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. A seguito dell'emissione di una decisione di rimpatrio, è immediatamente inserita una segnalazione di rimpatrio nel SIS.
2. Gli Stati membri possono astenersi dall'inserire le segnalazioni di rimpatrio quando le decisioni di rimpatrio riguardano cittadini di paesi terzi trattenuti in attesa di allontanamento. Qualora i cittadini di paesi terzi in questione non siano più trattenuti e non siano allontanati, una segnalazione di rimpatrio è inserita senza indugio nel SIS.
3. Gli Stati membri possono astenersi dall'inserire le segnalazioni di rimpatrio quando la decisione di rimpatrio è emessa alla frontiera esterna di uno Stato membro ed è eseguita immediatamente.
4. Il periodo per la partenza volontaria concesso conformemente all' della direttiva 2008/115/CE è registrato immediatamente nella segnalazione di rimpatrio. Ogni proroga di tale periodo è registrata senza indugio nella segnalazione.
5. La sospensione o il rinvio dell'esecuzione della decisione di rimpatrio, anche a seguito della presentazione di un ricorso, sono immediatamente registrati nella segnalazione di rimpatrio.
Storico versioni
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