Art. 4

Categorie di dati

In vigore dal 28 nov 2018
Categorie di dati 1.   La segnalazione di rimpatrio inserita nel SIS ai sensi dell' del presente regolamento contiene solo i seguenti dati: a) cognomi; b) nomi; c) nomi e cognomi alla nascita; d) nomi e cognomi precedenti e alias; e) il luogo di nascita; f) la data di nascita; g) il genere; h) ogni cittadinanza posseduta; i) l'indicazione che la persona: i) è armata; ii) è violenta; iii) è fuggita o evasa; iv) è a rischio suicidio; v) pone una minaccia per la salute pubblica; oppure vi) è coinvolta in un'attività di cui agli articoli da 3 a 14 della direttiva (UE) 2017/541; j) la ragione della segnalazione; k) l'autorità che ha inserito la segnalazione; l) un riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione; m) l'azione da intraprendere nel caso di riscontro positivo (hit); n) le connessioni con altre segnalazioni ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/1861; o) l'indicazione del fatto che la decisione di rimpatrio è emessa in relazione a un cittadino di paese terzo che pone una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale; p) il tipo di reato; q) la categoria dei documenti di identificazione della persona; r) il paese di rilascio dei documenti di identificazione della persona; s) il numero dei documenti di identificazione della persona; t) la data di rilascio dei documenti di identificazione della persona; u) le fotografie e immagini del volto; v) i dati dattiloscopici; w) una copia, possibilmente a colori, dei documenti di identificazione; x) il termine ultimo per la partenza volontaria, se concesso; y) l'indicazione del fatto che la decisione di rimpatrio è stata sospesa o l'esecuzione della decisione è stata rinviata, anche a seguito della presentazione di un ricorso; z) l'indicazione del fatto che la decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d'ingresso che costituisce la base di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1861. 2.   L'insieme minimo di dati necessari per inserire una segnalazione nel SIS sono i dati di cui al paragrafo 1, lettere a), f), j), l), m), x) e z). Gli altri dati di cui allo stesso paragrafo sono anch'essi inseriti nel SIS, se disponibili. 3.   I dati dattiloscopici di cui al paragrafo 1, lettera v), possono essere: a) costituiti da una a dieci impronte digitali piane e da una a dieci impronte digitali rollate del cittadino di paese terzo interessato; b) costituiti da al massimo due impronte palmari dei cittadini di paesi terzi per i quali non è possibile la rilevazione di impronte digitali; c) costituiti al massimo da due impronte palmari dei cittadini di paesi terzi che sono sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o hanno commesso un reato nel territorio dello Stato membro che ha emesso la decisione di rimpatrio.
Storico versioni

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