Art. 5

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l'occhialone

In vigore dal 18 ott 2018
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l'occhialone 1.   L'esenzione dall'obbligo di sbarco prevista per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate, nella divisione CIEM 9a, con l'attrezzo da pesca artigianale denominato «voracera» ivi utilizzato e alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate, nella sottozona CIEM 10, con ami e palangari. 2.   In caso di rigetto in mare, gli occhialoni catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.
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