Art. 3
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per lo scampo
In vigore dal 18 ott 2018
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per lo scampo
1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco prevista per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, con reti a strascico (codici degli attrezzi (9): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT e TX).
2. In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.
Storico versioni
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