Art. 4

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

In vigore dal 18 ott 2018
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze 1.   L'esenzione dall'obbligo di sbarco prevista per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (Rajiformes) effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, con qualunque tipo di attrezzi da pesca. In caso di rigetto in mare, le razze catturate in tale zona sono rilasciate immediatamente. 2.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, anteriormente al 1o agosto di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite. 3.   L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica alla razza cuculo fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.
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Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze (Art. 4 Regolamento (UE) 2018/2033) — Testo vigente | Portale Normativo