Art. 12
Procedura di comitato
In vigore dal 15 ott 2018
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Il comitato si riunisce in due distinte formazioni che si occupano rispettivamente degli aspetti del programma 2019-2020 relativi alla fissione e alla fusione.
Al fine di facilitare l'attuazione del programma 2019-2020, per ciascuna riunione del comitato secondo quanto stabilito nell'ordine del giorno, la Commissione rimborsa, in conformità degli orientamenti da essa definiti, le spese di un rappresentante per Stato membro nonché di un esperto/consulente per Stato membro per i punti dell'ordine del giorno per i quali uno Stato membro richiede una competenza specifica.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura d'esame di cui all' del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
Storico versioni
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