Art. 11

Programmi di lavoro

In vigore dal 15 ott 2018
Programmi di lavoro 1.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, programmi di lavoro per l'attuazione delle azioni indirette. Tali programmi di lavoro consentono approcci dal basso verso l'alto che affrontano gli obiettivi con modalità innovative. I programmi di lavoro stabiliscono gli elementi essenziali di attuazione delle azioni a norma del regolamento finanziario, fra cui gli obiettivi dettagliati, i finanziamenti associati e il calendario, nonché un approccio pluriennale e gli orientamenti strategici per i successivi anni di attuazione. 2.   Per le azioni dirette, la Commissione elabora, conformemente alla decisione 96/282/Euratom, un programma di lavoro pluriennale che specifica in maniera più dettagliata gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche figuranti nell'allegato I, nonché il calendario di attuazione. Il programma di lavoro pluriennale di cui al primo comma tiene anche conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee e internazionali. Ove e quando necessario, esso è aggiornato. 3.   I programmi di lavoro di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto dello stato attuale della scienza, della tecnologia e dell'innovazione a livello nazionale, unionale e internazionale e dei pertinenti sviluppi che interessano le politiche, i mercati e la società. Ove e quando necessario, essi sono aggiornati. 4.   I programmi di lavoro di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono una sezione che identifica le attività trasversali di cui all'.
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