Art. 29
Azioni iniziali
In vigore dal 28 set 2018
Azioni iniziali
1. La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'impresa comune fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge, conformemente al diritto dell'Unione, tutte le attività necessarie in collaborazione con i membri diversi dall'Unione e con il coinvolgimento degli organi competenti dell'impresa comune.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo:
a)
fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni dopo essere stato nominato dal consiglio di direzione, a norma dell' dello statuto, la Commissione può designare un funzionario che svolga le funzioni di direttore esecutivo ad interim ed eserciti i compiti assegnati al direttore esecutivo, il quale può essere assistito da un numero limitato di funzionari della Commissione;
b)
in deroga all', paragrafo 2, il direttore ad interim esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina;
c)
la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari.
3. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio annuale dell'impresa comune previa approvazione del consiglio di direzione e può prendere decisioni e concludere convenzioni e contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'impresa comune.
4. Il direttore esecutivo ad interim, di comune accordo con il direttore esecutivo dell'impresa comune e fatta salva l'approvazione del consiglio di direzione, stabilisce la data alla quale l'impresa comune avrà la capacità di dare esecuzione al proprio bilancio. A partire da tale data, la Commissione si astiene dall'assumere impegni e dall'eseguire pagamenti per le attività dell'impresa comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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