Art. 16
Personale
In vigore dal 28 set 2018
Personale
1. Al personale dell'impresa comune si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (12) («Statuto dei funzionari» e «Regime applicabile agli altri agenti»), e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il consiglio di direzione esercita, nei confronti del personale dell'impresa comune, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e i poteri conferiti dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a stipulare contratti («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»).
Il consiglio di direzione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull', paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull' del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale delega. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di direzione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega di poteri dell'autorità che ha il potere di nomina al direttore esecutivo e qualsiasi successiva subdelega di tali poteri da parte di quest'ultimo. In tali casi il consiglio di direzione esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell'impresa comune che non sia il direttore esecutivo.
3. Il consiglio di direzione adotta adeguate modalità di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
4. Il numero degli effettivi è stabilito nella tabella dell'organico dell'impresa comune che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzione e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, sulla base del bilancio annuale.
5. Il personale dell'impresa comune è costituito da personale temporaneo e a contratto.
6. Tutte le spese di personale sono a carico dell'impresa comune.
Storico versioni
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