Art. 2
Definizioni
In vigore dal 3 ago 2018
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «atti normativi extraterritoriali elencati»: leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96, compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi su di essi basati o da essi derivanti;
b) «azioni successive»: azioni basate sugli atti normativi extraterritoriali elencati o che ne derivano;
c) «inosservanza»: inosservanza, mediante azioni dirette od omissioni deliberate, di prescrizioni o divieti, comprese le richieste di organi giurisdizionali stranieri, basati o derivanti, direttamente o indirettamente, dagli atti normativi extraterritoriali elencati o da azioni successive;
d) «interessi protetti»: gli interessi delle persone di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2271/96 o l'interesse dell'Unione o entrambi;
e) «richiedente»: la persona, tra quelle di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2271/96, che ha presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell', secondo comma, del medesimo regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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