Art. 4
Valutazione della domanda
In vigore dal 3 ago 2018
Valutazione della domanda
Per valutare se possa insorgere un grave danno agli interessi protetti ai sensi dell', secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96, la Commissione considera, tra l'altro, e ove appropriato, i seguenti criteri non cumulativi:
a)
se è probabile che l'interesse protetto sia specificamente a rischio, tenendo conto del contesto, della natura e dell'origine del danno all'interesse protetto;
b)
l'esistenza di indagini in corso, di natura amministrativa o giudiziaria, nei confronti del richiedente nel paese terzo all'origine dell'atto normativo extraterritoriale elencato, o l'esistenza di un accordo transattivo con detto paese;
c)
l'esistenza di un legame effettivo con il paese terzo all'origine dell'atto normativo extraterritoriale elencato o delle azioni successive, ad esempio se il richiedente include imprese madri o imprese figlie o la partecipazione di persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione primaria del paese terzo che è all'origine dell'atto normativo extraterritoriale elencato o delle azioni successive;
d)
se il richiedente possa ragionevolmente adottare misure per evitare o mitigare il danno;
e)
l'effetto negativo sulle attività economiche, in particolare se il richiedente possa subire perdite economiche rilevanti, tali, ad esempio, da comprometterne la sostenibilità economica o da comportare un serio rischio di fallimento;
f)
se l'attività del richiedente sia resa eccessivamente difficile, a causa della perdita di mezzi di produzione o di risorse essenziali che non possono essere ragionevolmente sostituiti;
g)
se il godimento dei diritti individuali del richiedente sia ostacolato in maniera rilevante;
h)
se vi sia una minaccia alla sicurezza, alla protezione della vita umana e della salute e alla tutela dell'ambiente;
i)
se vi sia una minaccia alla capacità dell'Unione di attuare le sue politiche in materia di aiuto umanitario, di sviluppo o di commercio o gli aspetti esterni delle sue politiche interne;
j)
la sicurezza dell'approvvigionamento di beni e servizi strategici all'interno o verso l'Unione o uno Stato membro e l'impatto di eventuali carenze o perturbazioni al riguardo;
k)
le conseguenze per il mercato interno in termini di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché per la stabilità finanziaria ed economica o per le infrastrutture essenziali dell'Unione;
l)
le implicazioni sistemiche del danno, in particolare per quanto riguarda gli effetti di ricaduta su altri settori;
m)
l'impatto sul mercato del lavoro di uno o più Stati membri e le conseguenze transfrontaliere nell'Unione;
n)
ogni altro fattore rilevante.
Storico versioni
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