Art. 4

Valutazione della domanda

In vigore dal 3 ago 2018
Valutazione della domanda Per valutare se possa insorgere un grave danno agli interessi protetti ai sensi dell', secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96, la Commissione considera, tra l'altro, e ove appropriato, i seguenti criteri non cumulativi: a) se è probabile che l'interesse protetto sia specificamente a rischio, tenendo conto del contesto, della natura e dell'origine del danno all'interesse protetto; b) l'esistenza di indagini in corso, di natura amministrativa o giudiziaria, nei confronti del richiedente nel paese terzo all'origine dell'atto normativo extraterritoriale elencato, o l'esistenza di un accordo transattivo con detto paese; c) l'esistenza di un legame effettivo con il paese terzo all'origine dell'atto normativo extraterritoriale elencato o delle azioni successive, ad esempio se il richiedente include imprese madri o imprese figlie o la partecipazione di persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione primaria del paese terzo che è all'origine dell'atto normativo extraterritoriale elencato o delle azioni successive; d) se il richiedente possa ragionevolmente adottare misure per evitare o mitigare il danno; e) l'effetto negativo sulle attività economiche, in particolare se il richiedente possa subire perdite economiche rilevanti, tali, ad esempio, da comprometterne la sostenibilità economica o da comportare un serio rischio di fallimento; f) se l'attività del richiedente sia resa eccessivamente difficile, a causa della perdita di mezzi di produzione o di risorse essenziali che non possono essere ragionevolmente sostituiti; g) se il godimento dei diritti individuali del richiedente sia ostacolato in maniera rilevante; h) se vi sia una minaccia alla sicurezza, alla protezione della vita umana e della salute e alla tutela dell'ambiente; i) se vi sia una minaccia alla capacità dell'Unione di attuare le sue politiche in materia di aiuto umanitario, di sviluppo o di commercio o gli aspetti esterni delle sue politiche interne; j) la sicurezza dell'approvvigionamento di beni e servizi strategici all'interno o verso l'Unione o uno Stato membro e l'impatto di eventuali carenze o perturbazioni al riguardo; k) le conseguenze per il mercato interno in termini di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché per la stabilità finanziaria ed economica o per le infrastrutture essenziali dell'Unione; l) le implicazioni sistemiche del danno, in particolare per quanto riguarda gli effetti di ricaduta su altri settori; m) l'impatto sul mercato del lavoro di uno o più Stati membri e le conseguenze transfrontaliere nell'Unione; n) ogni altro fattore rilevante.
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Valutazione della domanda (Art. 4 Regolamento (UE) 2018/1101) — Testo vigente | Portale Normativo