Art. 5
Esito della domanda
In vigore dal 3 ago 2018
Esito della domanda
1. Se, dopo aver completato la valutazione di cui all', conclude che vi sono prove sufficienti che l'inosservanza possa causare un grave danno agli interessi protetti, la Commissione sottopone immediatamente al comitato della legislazione extraterritoriale un progetto di decisione contenente le misure appropriate da adottare.
2. Se, dopo aver completato la valutazione di cui all', conclude che non vi sono prove sufficienti che l'inosservanza possa causare un grave danno agli interessi protetti, la Commissione sottopone al comitato della legislazione extraterritoriale un progetto di decisione di rigetto della domanda.
3. La Commissione notifica immediatamente al richiedente la decisione finale.
Storico versioni
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