Art. 94

Disposizioni relative ai contabili

In vigore dal 18 lug 2018
Disposizioni relative ai contabili Il contabile è responsabile disciplinarmente e civilmente alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto. Il contabile può rispondere, in particolare, nelle fattispecie seguenti: a) perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia; b) indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali; c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento; d) mancato incasso di entrate dovute.
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Disposizioni relative ai contabili (Art. 94 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo