Art. 246

Approvazione dei conti consolidati definitivi

In vigore dal 18 lug 2018
Approvazione dei conti consolidati definitivi 1.   Entro il 1o giugno la Corte dei conti formula le sue osservazioni sui conti provvisori delle istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione e di ciascuno degli organismi di cui all’ e, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori della Commissione e sui conti provvisori consolidati dell’Unione. 2.   Entro il 15 giugno i contabili delle istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione e dagli organismi di cui all’ comunicano le informazioni contabili richieste al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest’ultimo, al fine di redigere i conti consolidati definitivi. Entro il 1o luglio le istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione e ciascuno degli organismi di cui all’ comunicano i rispettivi conti definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte dei conti e al contabile della Commissione. 3.   I contabili di ogni istituzione dell’Unione e di ciascuno degli organismi di cui all’ trasmettono alla Corte dei conti e in copia al contabile della Commissione, contemporaneamente ai rispettivi conti definitivi, una dichiarazione a essi relativa. I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile, nella quale questi dichiara che essi sono stati elaborati in conformità del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili descritti nelle note agli stati finanziari. 4.   Il contabile della Commissione redige i conti consolidati definitivi in base alle informazioni presentategli a norma del paragrafo 2 del presente articolo dalle istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione e dagli organismi di cui all’. I conti consolidati definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile della Commissione, nella quale questi dichiara che essi sono stati elaborati in conformità del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili descritti nelle note agli stati finanziari. 5.   Entro il 31 luglio, la Commissione trasmette per via elettronica, dopo averli approvati, i conti consolidati definitivi e i propri conti definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Entro la stessa data il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti una dichiarazione relativa ai conti consolidati definitivi. 6.   Entro il 15 novembre i conti consolidati definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, corredati della dichiarazione d’affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 287 TFUE e dell’articolo 106 bis del trattato Euratom.
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