Art. 245

Conti provvisori

In vigore dal 18 lug 2018
Conti provvisori 1.   Entro il 1o marzo dell’esercizio successivo i contabili delle istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione e gli organismi di cui all’ comunicano i loro conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. 2.   Entro il 1o marzo dell’esercizio successivo i contabili delle istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione e gli organismi di cui all’ comunicano le informazioni contabili necessarie a fini di consolidamento al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest’ultimo. 3.   Entro il 31o marzo dell’esercizio successivo il contabile della Commissione consolida i conti provvisori di cui al paragrafo 2 con quelli della Commissione e trasmette i conti provvisori della Commissione e i conti provvisori consolidati dell’Unione alla Corte dei conti per via elettronica.
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