Art. 245
Conti provvisori
In vigore dal 18 lug 2018
Conti provvisori
1. Entro il 1o marzo dell’esercizio successivo i contabili delle istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione e gli organismi di cui all’ comunicano i loro conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.
2. Entro il 1o marzo dell’esercizio successivo i contabili delle istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione e gli organismi di cui all’ comunicano le informazioni contabili necessarie a fini di consolidamento al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest’ultimo.
3. Entro il 31o marzo dell’esercizio successivo il contabile della Commissione consolida i conti provvisori di cui al paragrafo 2 con quelli della Commissione e trasmette i conti provvisori della Commissione e i conti provvisori consolidati dell’Unione alla Corte dei conti per via elettronica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1046:oj#art-245