Art. 197
Criteri di ammissibilità
In vigore dal 18 lug 2018
Criteri di ammissibilità
1. I criteri di ammissibilità stabiliscono le condizioni di partecipazione agli inviti a presentare proposte.
2. Sono ammessi a partecipare a un invito a presentare proposte i seguenti richiedenti:
a)
persone giuridiche;
b)
persone fisiche, se lo esigono la natura o le caratteristiche dell’azione o l’obiettivo perseguito dal richiedente;
c)
entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome delle entità e che queste ultime offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche. In particolare, il richiedente possiede capacità finanziarie e operative equivalenti a quelle di una persona giuridica. I rappresentanti del richiedente dimostrano che tali condizioni sono soddisfatte.
3. L’invito a presentare proposte può stabilire criteri di ammissibilità supplementari, che sono determinati tenendo in debito conto gli obiettivi dell’azione e rispettano i principi di trasparenza e di non discriminazione.
4. Ai fini dell’, paragrafo 5, e del presente articolo, il JRC è considerato una persona giuridica stabilita in uno Stato membro.
Storico versioni
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