Art. 197

Criteri di ammissibilità

In vigore dal 18 lug 2018
Criteri di ammissibilità 1.   I criteri di ammissibilità stabiliscono le condizioni di partecipazione agli inviti a presentare proposte. 2.   Sono ammessi a partecipare a un invito a presentare proposte i seguenti richiedenti: a) persone giuridiche; b) persone fisiche, se lo esigono la natura o le caratteristiche dell’azione o l’obiettivo perseguito dal richiedente; c) entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome delle entità e che queste ultime offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche. In particolare, il richiedente possiede capacità finanziarie e operative equivalenti a quelle di una persona giuridica. I rappresentanti del richiedente dimostrano che tali condizioni sono soddisfatte. 3.   L’invito a presentare proposte può stabilire criteri di ammissibilità supplementari, che sono determinati tenendo in debito conto gli obiettivi dell’azione e rispettano i principi di trasparenza e di non discriminazione. 4.   Ai fini dell’, paragrafo 5, e del presente articolo, il JRC è considerato una persona giuridica stabilita in uno Stato membro.
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Criteri di ammissibilità (Art. 197 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo