Art. 3

Informazioni specifiche relative alle politiche e alle procedure

In vigore dal 13 lug 2018
Informazioni specifiche relative alle politiche e alle procedure 1.   Le politiche e le procedure descritte nella domanda comprendono i seguenti elementi oppure ne sono corredate: e) l'indicazione dell'identità della o delle persone responsabili dell'approvazione e del mantenimento di dette politiche e procedure; f) la descrizione del modo in cui è monitorata la conformità alle politiche e alle procedure e l'identità delle persone responsabili del monitoraggio; g) la descrizione delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche e delle procedure. 2.   I richiedenti facenti parte di un gruppo possono conformarsi al paragrafo 1 descrivendo le politiche e le procedure del gruppo quando si riferiscono alla fornitura di indici di riferimento.
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Informazioni specifiche relative alle politiche e alle procedure (Art. 3 Regolamento (UE) 2018/1646) — Testo vigente | Portale Normativo