Art. 3
Informazioni specifiche relative alle politiche e alle procedure
In vigore dal 13 lug 2018
Informazioni specifiche relative alle politiche e alle procedure
1. Le politiche e le procedure descritte nella domanda comprendono i seguenti elementi oppure ne sono corredate:
e)
l'indicazione dell'identità della o delle persone responsabili dell'approvazione e del mantenimento di dette politiche e procedure;
f)
la descrizione del modo in cui è monitorata la conformità alle politiche e alle procedure e l'identità delle persone responsabili del monitoraggio;
g)
la descrizione delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche e delle procedure.
2. I richiedenti facenti parte di un gruppo possono conformarsi al paragrafo 1 descrivendo le politiche e le procedure del gruppo quando si riferiscono alla fornitura di indici di riferimento.
Storico versioni
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