Art. 1
Requisiti generali
In vigore dal 13 lug 2018
Requisiti generali
1. La domanda a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011 contiene, se pertinenti, le seguenti informazioni:
a)
le voci di cui all'allegato I, se il richiedente è una persona giuridica che presenta domanda di autorizzazione;
b)
le voci di cui all'allegato II, se il richiedente è una persona giuridica che presenta domanda di registrazione;
c)
le voci di cui all'allegato I, ad eccezione delle informazioni previste al punto 1, lettere c), f), h) e i), dell'allegato I, se il richiedente è una persona fisica che presenta domanda di autorizzazione;
d)
le voci di cui all'allegato II, ad eccezione delle informazioni previste al punto 1, lettere c), f), h) e i), dell'allegato II, se il richiedente è una persona fisica che presenta domanda di registrazione.
2. La domanda può contenere informazioni a livello della famiglia di indici di riferimento solamente se nessuno degli indici di riferimento all'interno della famiglia compare nell'elenco degli indici di riferimento critici redatto in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.
3. Nel caso in cui il richiedente abbia omesso di fornire le informazioni richieste, la domanda illustra i motivi dell'omissione.
4. Il richiedente non è tenuto a fornire le informazioni di cui all'allegato I, punto 1, lettere da f) a j), o all'allegato II, punto 1, lettere da f) a j), a seconda dei casi, nella misura in cui sia già soggetto a vigilanza nello Stato membro da parte della stessa autorità competente per attività diverse dalla fornitura di indici di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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