Art. 2

Informazioni da fornire per le tipologie di indici di riferimento

In vigore dal 13 lug 2018
Informazioni da fornire per le tipologie di indici di riferimento 1.   Per gli indici di riferimento non significativi che fornisce, il richiedente può presentare le informazioni di cui all'allegato I, punto 6, o, se del caso, all'allegato II, punto 6, in forma sintetica. 2.   Le entità non soggette a vigilanza che forniscono indici di riferimento critici e significativi presentano le informazioni di cui all'allegato I. 3.   Le entità soggette a vigilanza che forniscono unicamente indici di riferimento non critici presentano le informazioni di cui alla prima colonna dell'allegato II. 4.   I richiedenti che forniscono unicamente indici di riferimento non significativi presentano le informazioni di cui alla seconda colonna dell'allegato II. 5.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, i richiedenti che forniscono unicamente indici di riferimento basati su dati regolamentati non presentano le informazioni di cui al punto 5, lettera c), e punto 6, lettera a), punti iii) e iv), dell'allegato I, e al punto 5, lettera c), e punto 6, lettera a), punti iii) e iv), dell'allegato II. 6.   I richiedenti che forniscono unicamente indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse presentano le informazioni di cui agli allegati del presente regolamento e precisano in che modo sono applicati i requisiti specifici di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1011, quando le disposizioni dell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1011 si applicano in aggiunta ai requisiti di cui al titolo II del regolamento (UE) 2016/1011, o in sostituzione degli stessi, a norma dell'articolo 18 dello stesso regolamento. 7.   I richiedenti che forniscono unicamente indici di riferimento per le merci indicano le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento, se si tratta di entità non sottoposte a vigilanza o se forniscono indici di riferimento critici. Qualora si tratti di entità sottoposte a vigilanza o che non forniscano alcun indice di riferimento critico, essi presentano le informazioni di cui alla prima colonna dell'allegato II. I richiedenti precisano in che modo sono applicati i requisiti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 per tutti gli indici di riferimento per le merci soggetti ai requisiti di cui all'allegato II in sostituzione dei requisiti di cui al titolo II del regolamento (UE) 2016/1011, a norma dell'articolo 19 dello stesso regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2018:1646:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo