Art. 3
Informazioni specifiche relative alle politiche e alle procedure
In vigore dal 13 lug 2018
Informazioni specifiche relative alle politiche e alle procedure
1. Le politiche e le procedure definite per conformarsi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/1011 e descritte nella domanda comprendono i seguenti elementi oppure ne sono corredate:
a)
l'indicazione dell'identità della o delle persone responsabili dell'approvazione e del mantenimento di dette politiche e procedure;
b)
la descrizione del modo in cui è monitorata la conformità alle politiche e alle procedure e l'identità della o delle persone responsabili di detto monitoraggio;
c)
la descrizione delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche e delle procedure.
2. Qualora il richiedente sia una società facente parte di un gruppo può conformarsi al paragrafo 1 descrivendo le politiche e le procedure del gruppo quando si riferiscono alla fornitura di indici di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2018:1645:oj#art-3