Art. 3

Informazioni specifiche relative alle politiche e alle procedure

In vigore dal 13 lug 2018
Informazioni specifiche relative alle politiche e alle procedure 1.   Le politiche e le procedure definite per conformarsi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/1011 e descritte nella domanda comprendono i seguenti elementi oppure ne sono corredate: a) l'indicazione dell'identità della o delle persone responsabili dell'approvazione e del mantenimento di dette politiche e procedure; b) la descrizione del modo in cui è monitorata la conformità alle politiche e alle procedure e l'identità della o delle persone responsabili di detto monitoraggio; c) la descrizione delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche e delle procedure. 2.   Qualora il richiedente sia una società facente parte di un gruppo può conformarsi al paragrafo 1 descrivendo le politiche e le procedure del gruppo quando si riferiscono alla fornitura di indici di riferimento.
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