Art. 2

Formato della domanda

In vigore dal 13 lug 2018
Formato della domanda 1.   La domanda di riconoscimento è presentata nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di riferimento, salvo diversa indicazione nell'allegato. I documenti di cui al punto 8 dell'allegato sono presentati in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di riferimento. 2.   La domanda di riconoscimento è presentata mediante mezzi elettronici o, se accettata dall'autorità competente pertinente, in forma cartacea. I mezzi elettronici assicurano che la trasmissione avvenga senza pregiudicare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni. Il richiedente assicura che ciascun documento presentato indichi chiaramente a quale disposizione specifica del presente regolamento fa riferimento.
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