Art. 1
Disposizioni generali
In vigore dal 13 lug 2018
Disposizioni generali
1. Nella domanda di riconoscimento presentata a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011 l'amministratore ubicato in un paese terzo fornisce le informazioni di cui all'allegato.
2. Nel caso in cui il richiedente ometta di fornire una delle informazioni richieste, la domanda illustra i motivi dell'omissione.
Storico versioni
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