Art. 1

Disposizioni generali

In vigore dal 13 lug 2018
Disposizioni generali 1.   Nella domanda di riconoscimento presentata a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011 l'amministratore ubicato in un paese terzo fornisce le informazioni di cui all'allegato. 2.   Nel caso in cui il richiedente ometta di fornire una delle informazioni richieste, la domanda illustra i motivi dell'omissione.
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