Art. 4

Modifiche rilevanti della metodologia

In vigore dal 13 lug 2018
Modifiche rilevanti della metodologia 1.   Le informazioni che l'amministratore di un indice di riferimento o, se del caso, di una famiglia di indici di riferimento deve fornire in conformità con l'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno i seguenti elementi: a) la descrizione delle informazioni che l'amministratore deve comunicare all'inizio di ogni esercizio di consultazione, compreso l'obbligo di comunicare gli elementi chiave della metodologia che, a suo avviso, sarebbero interessati dalla proposta di modifica rilevante; b) il termine standard fissato dall'amministratore per le consultazioni; c) le circostanze in cui può essere fissato un termine più breve per una consultazione e la descrizione delle procedure da seguire quando si effettua una consultazione entro un termine più breve. 2.   La motivazione che l'amministratore deve fornire in conformità con l'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1011 indica, tra le altre cose, se la rappresentatività dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento, e la sua adeguatezza come riferimento per strumenti e contratti finanziari, sarebbe messa a repentaglio nel caso in cui la modifica rilevante proposta non fosse effettuata.
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