Art. 3
Dettagli relativi al riesame interno e all'approvazione della metodologia
In vigore dal 13 lug 2018
Dettagli relativi al riesame interno e all'approvazione della metodologia
1. Le informazioni che l'amministratore di un indice di riferimento o, se del caso, di una famiglia di indici di riferimento deve fornire in conformità con l'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno i seguenti elementi:
a)
le politiche e le procedure relative al riesame interno e all'approvazione della metodologia;
b)
i dettagli di eventi specifici che potrebbero dare luogo a un riesame interno, compresi i dettagli dei meccanismi utilizzati dall'amministratore per stabilire se la metodologia sia tracciabile e verificabile;
c)
gli organi o le funzioni all'interno della struttura organizzativa dell'amministratore che sono coinvolti nel riesame e nell'approvazione della metodologia;
d)
i ruoli svolti da tutte le persone coinvolte nel riesame o nell'approvazione della metodologia;
e)
la descrizione della procedura di nomina e di rimozione delle persone coinvolte nel riesame e nell'approvazione della metodologia.
2. Gli amministratori possono decidere di pubblicare o mettere a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), soltanto per i loro indici di riferimento critici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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