Art. 4
Sistemi e controlli
In vigore dal 13 lug 2018
Sistemi e controlli
1. Il codice di condotta comprende disposizioni volte a garantire che i sistemi e i controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1011 includano, tra l'altro, i seguenti elementi:
a)
controlli precedenti alla contribuzione per individuare eventuali dati sospetti, compresi controlli sotto forma di riesame dei dati da parte di una seconda persona;
b)
controlli successivi alla contribuzione volti a confermare che i dati ottenuti sono stati forniti conformemente alle prescrizioni del codice di condotta e a individuare eventuali dati sospetti;
c)
il monitoraggio del trasferimento dei dati all'amministratore conformemente alle politiche applicabili.
2. Il codice di condotta può autorizzare il contributore a utilizzare per la contribuzione dei dati un sistema automatizzato, in cui le persone fisiche non possono modificare la contribuzione dei dati, solo se la relativa autorizzazione è assoggettata alle seguenti condizioni:
a)
il contributore di dati è in grado di monitorare il corretto funzionamento del sistema automatizzato in modo continuativo;
b)
dopo ogni aggiornamento o modifica del software il contributore controlla il sistema automatizzato prima della contribuzione di nuovi dati.
In tal caso, non è necessario che il codice di condotta imponga al contributore di dati di predisporre i controlli di cui al paragrafo 1.
3. Il codice di condotta definisce le procedure che il contributore è tenuto a predisporre per far fronte a eventuali errori nei dati forniti.
4. Il codice di condotta impone al contributore di riesaminare i sistemi e i controlli predisposti in relazione alla contribuzione di dati su base regolare e, in ogni caso, almeno una volta l'anno.
Storico versioni
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